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Consiglio di amministrazione

Amministrazione della società
La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione. L’Amministratore Unico o almeno i due terzi del/dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti tra i soci cooperatori aventi diritto al voto, iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni ed in regola con l’adempimento delle obbligazioni sociali.
I Consiglieri durano in carica tre anni.
I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti legali dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati Amministratori, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea che ne determina l’ammissione.

Compensi agli amministratori
Per gli amministratori  sono previsti compensi, che verranno deliberati dall’Assemblea o il Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Poteri

 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

A. convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l’assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa:

B. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

C. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

D. compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

E.   deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

F.   deliberare su tutte le altre materie

G. conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il Direttore e il Vice Direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

H. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

I.    deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci e circa le eventuali penali da applicare ai soci esclusi;

L.   compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all’Assemblea.

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