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I soci della cooperativa
concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei programmi della cooperativa;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
A. socio cooperatore ordinario;
B. socio sovventore;
C. azionista di partecipazione cooperativa;
D. elementi tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario al buono funzionamento della cooperativa che ai fini del presente statuto sono a tutti gli effetti soci cooperatori. Agli elementi tecnici e amministrativi, per quanto compatibili si applicheranno tutte le forme statutarie previste per i soci cooperatori.
E. socio speciale
A) SOCIO COOPERATORE ORDINARIO
I soci cooperatori perseguono lo scopo della CMSC, dispongono dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione dell’impresa, partecipano allo scambio mutualistico, alla pianificazione e alla realizzazione dei programmi e dei piani aziendali. Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Diritti e doveri
Ai soci cooperatori spettano, in conformità al carattere mutualistico e cooperativo della società, i diritti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. I soci cooperatori sono obbligati:
al pagamento della tassa di ammissione e della quota di capitale sociale sottoscritta;
all’osservanza dello statuto, dei regolamenti statuari e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
alla partecipazione nelle assemblee sociali;
ad avere un comportamento morale e professionale corretto nei confronti della società;
a contribuire alla realizzazione ed al conseguimento degli interessi della società e degli ideali che ne costituiscono lo scopo;
inoltre ha facoltà di partecipare, se necessario, all’autofinanziamento della società, secondo le modalità che saranno stabilite dall’Organo Amministrativo.
Cause di estinzione del rapporto sociale
Il rapporto sociale si estingue:
per recesso;
per decadenza;
per esclusione;
per morte.
Recesso
Il recesso del socio cooperatore è consentito nei singoli casi previsti dalla legge.
La dichiarazione di recesso deve essere trasmessa per iscritto, sotto pena di nullità, al consiglio di amministrazione che provvede all’annotazione sul libro soci.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’organo amministrativo, potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Decadenza
La decadenza, quale forma speciale di esclusione, è pronunciata dall’Organo Amministrativo:
A. verso i soci che abbiano perduto i requisiti per l’ammissione;
B. verso i scoi che si trovino in stato di interdizione e che per qualsiasi motivo non possano partecipare o si trovino in condizioni di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale, fermo restando la facoltà del consiglio di amministrazione, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di non pronunciare la decadenza.
Il socio a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di cause di decadenza è tenuto, sotto pena di esclusione, a darne tempestiva informazione scritta all’Organo Amministrativo.
Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dalla annotazione sul Libro Soci.
Esclusione
La deliberazione di esclusione è pronunciata dall’Organo Amministrativo nelle ipotesi di legge e di inadempimento agli obblighi sociale, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:
A. inosservanza dello statuto, dei regolamenti statutari e delle deliberazioni degli organi sociali;
B. rifiuto senza giustificato motivo di prestare la propria attività in favore della società, sul territorio italiano, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali la società partecipa;
C. inadempimento previa diffida ad adempiere, nel pagamento della quota sociale;
D. sussistenza di situazioni di incompatibilità;
E. mancata comunicazione all’Organo Amministrativo dell’esistenza a proprio carico delle cause di decadenza;
F. produzione, con dolo o colpa grave, di danni o pregiudizi materiali o morali alla società.
La deliberazione di esclusione ha effetto dall’annotazione nel libro soci.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Al socio escluso può essere applicata una penale il cui limite massimo, che sarà determinato dall’Organo Amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione, non può in ogni caso superare l’importo della quota sociale, fermo restando l’obbligo del risarcimento dei danni che possono essere compensati dalla società fino alla concorrenza della quota sociale, è fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggio danno. Qualora non sia determinato l’ammontare del danno, la società potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso.
Liquidazione della quota sociale
Nei casi di estinzione del rapporto sociale, al socio cooperatore o ai suoi eredi spetta la liquidazione della quota sociale. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è estinto e in ogni caso in misura non superiore al valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata.
Al rimborso si provvede nei tre mesi successivi all’approvazione del bilancio, salvo il diritto della società di compensare eventuali crediti nei confronti del socio.
B) SOCIO SOVVENTORE
Possono divenire soci sovventori persone fisiche e giuridiche. La qualità di socio sovventore è compatibile con quella di socio cooperatore.
Azione di sovvenzione
I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. Il tasso di remunerazione delle azioni di sovvenzione non può essere maggiorato di oltre due punti percentuali rispetto al tasso di remunerazione delle azioni dei soci cooperatori.
Fondi speciali
L’assemblea ordinaria, sentito il parere dell’Organo Amministrativo, può costituire i fondi mediante speciali conferimenti da parte di persone, fisiche e giuridiche, che assumeranno la qualità di soci sovventori. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore minimo di Euro 2.000,00=
L’assemblea all’atto dell’ammissione stabilisce:
A. l’importo complessivo di ciascuna emissione, il numero e il valore nominale delle azioni, le modalità e i termini di sottoscrizione e versamento;
B. l’eventuale durata dei fondi;
C. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
D. le limitazioni all’elettorato attivo e passivo e le modalità di riduzione dei voti nel caso i limiti di legge, o quelli inferiori eventualmente stabiliti dall’assemblea, vengano superati;
E. gli eventuali requisiti e limitazioni all’ammissione, le eventuali condizioni di gradimento e di trasferibilità delle azioni;
F. gli altri diritti e doveri eventualmente spettanti ai soci sovventori;
G. le condizioni, le procedure ed i criteri ai quali l’Organo Amministrativo deve attenersi per la gestione dei fondi.
Estinzione
Il rapporto di sovvenzione si estingue con l’eventuale scadenza dei fondi e in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente. Nel caso di mancato pagamento delle azioni, si applicano le norme di legge.
Ai soci sovventori spetta il rimborso delle azioni al loro valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi di legge e detratte le eventuali perdite gravanti sul fondo.
In caso di riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e l’ammontare dei conferimenti dei soci cooperatori e dei soci sovventori, fatte salve condizioni di maggior favore stabilite dall’assemblea all’atto dell’emissione.
C) AZIONISTA DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Possono divenire azionisti di partecipazione cooperativa persone fisiche e giuridiche. All’atto dell’emissione, almeno la metà delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere offerta in opzione ai soci cooperatori ed ai lavoratori dipendenti della società.
Azioni di partecipazione cooperativa
I conferimenti degli azionisti di partecipazione cooperativa sono rappresentati da azioni trasferibili, al portatore o nominative ai sensi di legge.
Le azioni di partecipazioni cooperativa sono prive del diritto di voto, ma privilegiate nella partecipazione agli utili e nel rimborso del capitale. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti percentuali rispetto al tasso di remunerazione delle quote sociali dei cooperatori.
Programmi di sviluppo ed ammodernamento
L’assemblea ordinaria, sentito il parere dell’ Organo Amministrativo, può adottare i programmi previsti mediante l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa, che potranno essere sottoscritte da parte di soci e non soci, che assumeranno la qualità di azionisti di partecipazione cooperativa.
L’assemblea all’atto dell’emissione, stabilisce:
A. l’importo complessivo di ciascuna emissione, il numero e il valore nominale delle azioni, le modalità e i terminidi sottoscrizione e versamento;
B. l’eventuale durata dei programmi;
C. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e i privilegi attribuiti alle azioni;
D. le condizioni, le procedure ed i criteri ai quali l’Organo Amministrativo deve attenersi per la gestione dei programmi.
Assemblea speciale
Gli azionisti di partecipazione cooperativa si riuniscono in speciale Assemblea, convocata dagli Amministratori della Società o dal Rappresentante comune, per deliberare:
A. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune;
B. sull’approvazione delle deliberazioni delle Assemblee della Società che possono pregiudicare i diritti della categoria;
C. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
D. su altri oggetti di interesse comuni.
L’Assemblea speciale è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario, o quando almeno un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta; essa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 22.
Rappresentante comune
Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione cooperativa provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela i loro interessi comuni nei rapporti con la Società. Egli ha diritto di esaminare e di ottenere, ai sensi di legge, estratti dei libri sociali, di assistere alle Assemblee della Società e di impugnarne le deliberazioni.
Estinzione
Il rapporto sociale degli azionisti di partecipazione cooperativa si estingue con la eventuale scadenza dei programmi pluriennali. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azione di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.
D) ELEMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI (vedi Organizzazione della Società)
E) SOCIO SPECIALE
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero dei soci cooperatori.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che per capacità, impegno e qualità personali e professionali manifestate sul lavoro e nei rapporti con la Società, possano contribuire allo sviluppo di questa e del movimento cooperativo, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.
Possono diventare soci speciali anche i minorenni, escluso ogni rapporto di lavoro, previa presentazione dell’autorizzazione alla partecipazione di uno dei genitori esercenti la potestà o di chi comunque esercita per legge o provvedimento giudiziario la potestà. L’autorizzazione scritta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, va accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.